Norme di protezione della fauna selvatica

Il primo articolo della legge nazionale 157/92 recita:

“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionele”

La realtà vede invece il patrimonio faunistico gestito quasi esclusivamente nell’interesse dei cacciatori che, con la licenza di caccia, ottengono di fatto una deroga a quello che dovrebbe essere un principio di tutela assoluto:

da proprietà della collettività parte della fauna selvatica diventa proprietà dei cacciatori (circa 1,6 mln contro 60 mln di italiani, circa il 2,5% della popolazione nazionale).

Sono tutelate le popolazioni di animali, uccelli e mammiferi, delle quali esistano popolazioni viventi in stato di naturale libertà.

Regime di protezione

La fauna selvatica italiana è sempre protetta.

In determinati periodi è consentito, ai cacciatori in possesso di licenza di caccia, di abbattere un certo numero di specie in un arco di tempo limitato e seguendo delle regole sui tempi e i mezzi di caccia.[1]

La fauna selvatica non è mai detenibile da privati, ad eccezione di alcuni casi circoscritti (richiami ad uso venatorio, specie autoctone allevate in siti autorizzati, specie autoctone ma provenienti dall’estero).

La detenzione di esempleri di fauna selvatica protetta comporta una sanzione penale.

Mezzi leciti di caccia

  1. fucile di calibro non inferiore al 12
  2. carabina con bossolo a vuoto non inferiore ai 5,6 mm
  3. falchi purchè muniti di contrassegno di riconoscimento inamovibile attestante la liceità della provenienza da riproduzioni in cattività o catture ( muniti dei documenti CITES)
  4. caccia con l’arco

Mezzi illeciti di caccia

  1. trappola a scatto
  2. trappola in rete con cibo
  3. tagliola per mammiferi
  4. archetti per passeriformi
  5. reti da uccelagione
  6. lacci per mammiferi

Chi si occupa del controllo

ENTI PUBBLICI

  1. polizia provinciale
  2. corpo forestale dello stato
  3. guardie dei parchi
  4. tutti i corpi di polizia nazionale e locale, in via subordinata, trattandosi comunque di legge dello Stato

ENTI PRIVATI

  1. guardie venatorie delle associazioni protezionistiche o venatorie
  2. guardie dell’ENPA
  3. guardie dei parchi privati riconosciuti a sensi del T.U.L.P.S.

Fauna selvatica in difficoltà: chi se ne deve occupare per legge?

Tutti gli animali rinvenuti feriti dovrebbero essere consegnati all’Amministrazione provinciale per il tramite della Polizia Provinciale che si dovrebbe occupare con proprie strutture o con strutture private convenzionate (come i CRAS del WWF per esempio) al ricovero e alla riabilitazione di tutte le specie selvatiche.

Purtroppo il condiziona è d’obbligo perchè spesso mancano le strutture destinate al recupero e ancor più spesso macano quelle destinate alla cosiddetta fauna minore.

Per assurdo non sarà difficile collocare un gufo o un’aquila ma sarà quasi impossibile trovare, salvo rari casi, strutture che si occupino del recupero di cornacchie, rondoni, merli, piccioni, passeri e cardellini. Questi animali sono quasi sempre seguiti dalle associazioni di protezione degli animali.

Barbagianni – Barn Owl (Tyto alba)

Fauna selvatica in difficoltà: chi non se ne deve occupare per legge

Gli animali selvatici sono proprietà dello Stato e quindi:

  1. i cittadini privati non possono detenere specie selvatiche, se non per il tempo strettamente necessario per un intervento urgente di primo soccorso
  2. gli animali selvatici non possono essere affidati a privati cittadini se non con provvedimento ad hoc dell’Amministrazione Provinciale o in via subordinata dell’Autorità Giudiziaria
  3. i privati cittadini non possono detenere nemmeno specie protette morte e/o imbalsamate salvo casi particolari

Normativa a due velocità

La tutela per gli animali selvatici italiani è uguale alla tutela per gli animali esotici?

La normativa a tutela degli animali selvatici italiani prevede sanzioni molto meno gravi di quelle previste ad esempio dalla norma che attua la CITES in Italia (Legge 150/92): eppure si tratta di orme dello stesso anno!

ESEMPIO: STESSO ANIMALE- NORME DIFFERENTI

Barbagianni (Tyto alba)

Leggi di riferimento:

  • Legge 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Testo completo
  • Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali. Testo completo

[1] cfr art.38 del ddl 1781 (Legge Comunitaria) approvato il 02/02/2010 al Senato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

Fonti



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